(massima n. 1)
La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modifica dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen., ma per fornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita di una conferma esterna individualizzante, non richiesta, invece, nel caso in cui la stessa sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l'imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammissione della propria colpa, rinuncia a contestare l'accusa, esonerandola dall'onere della prova).