(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per una condanna emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la dichiarazione di estinzione comporta anche la cessazione degli effetti penali della condanna stessa, inclusa l'aggravante della recidiva. Tale effetto estintivo č definitivo e irretrattabile, non influenzato da eventuali ulteriori delitti commessi nel quinquennio successivo all'irrevocabilitā della sentenza di patteggiamento