(massima n. 1)
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilitā, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autoritā giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attivitā captativa č stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertā Lecce, 28/07/2023)