(massima n. 1)
Nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili, con i limiti di compatibilitą di cui all'art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nel giudizio penale di cognizione, senza che vi sia alcun dovere del giudice della prevenzione di acquisirne i relativi decreti autorizzativi essendo, invece, la loro allegazione un onere della parte che intenda provarne l'inutilizzabilitą. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Lecce, 12/03/2020)