(massima n. 1)
L'art. 461 cod. proc. pen. prevede che, con l'atto di opposizione al decreto penale, l'imputato puō chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. In tali evenienze č abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessitā dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato, sorto a seguito di opposizione a decreto penale.