(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva).