(massima n. 1)
La sostituzione della pena non rappresenta un diritto dell'imputato e dunque, a fronte del compito del giudice di valutare la congruitą della pena ex art. 444 c.p.p., il mancato rilievo circa la possibilitą di sostituire la pena detentiva si risolve nel diniego della sostituzione e nella conferma della sola pena concordata.