(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, non sussiste difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza che dia ad una circostanza attenuante una diversa qualificazione giuridica, senza incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio negoziato e senza determinare effetti pregiudizievoli per l'imputato. (Fattispecie relativa a sentenza che, valorizzando l'intervenuto versamento di una somma di denaro in favore della persona offesa, aveva riconosciuto all'imputato non le invocate circostanze attenuanti generiche, ma la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., applicando comunque la pena nella misura concordata).