(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il danneggiato č legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).