(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).