(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie.