(massima n. 1)
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la rideterminazione della pena del giudice dell'esecuzione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale va subordinata a una preliminare fase di accordo tra le parti, e solo in caso di insuccesso di tale fase il giudice può intervenire autonomamente per rideterminare la pena concordata.