(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero, per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., ove omessa in sentenza, può essere disposta, anche di ufficio, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di condizione obbligatoria e dal contenuto predeterminato per legge.