(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilitā ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attivitā di captazione in procedimenti diversi da quello in cui č stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchč non sono affette da invaliditā derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto personalmente detto o ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Venezia, 16/01/2018)