(massima n. 1)
Le risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento possono essere utilizzate, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 270 cod. proc. pen., quando da esse si intendano trarre non elementi di prova dei fatti oggetto di accertamento ma fatti storici rilevanti al fine di definire l'ambito ed i caratteri del pericolo di recidiva specifica in funzione della scelta della misura cautelare adeguata.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva desunto dai contatti intrattenuti dall'indagato in regime di arresti domiciliari, nell'ambito di altro procedimento, elementi significativi dell'esclusiva adeguatezza della misura carceraria nel procedimento "de quo"). (Rigetta, Trib. Libertą Milano, 28/05/2018)