(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento all'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni già disposte in procedimento penale estero e acquisite con ordine europeo d'indagine, correlato all'inadempimento dell'obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, derivante dall'influenza delle risultanze captative del procedimento "a quo" sulle autorizzazioni del procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto ai fini della verifica dei gravi indizi di reato ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, Trib. Libertà Reggio Calabria, 14/07/2023)