(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dei risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova non comporta l'inutilizzabilità delle prove dichiarative e documentali riportanti gli accadimenti a cui si riferiscono quelle stesse conversazioni (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici d'appello, affermata l'inutilizzabilità dell'intercettazione, hanno condannato gli imputati sulla base del narrato reso, in sede di interrogatorio, dal correo in merito non già al contenuto della conversazione telefonica, ma al racconto dei conversanti nel quale la conversazione telefonica si inseriva). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 04/04/2023)