(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di flussi comunicativi, l'indisponibilità dell'algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che l'interessato può avvalersi della procedura prevista dall'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l'utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione. (Rigetta, Corte Appello Roma, 22/02/2018)