Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10951 del 17 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria e il rilascio di copia delle stesse, dā luogo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad una nullitā di ordine generale, a regime intermedio, nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza che le suddette trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine "inutilizzabilitā" non č impiegato in senso tecnico, ma allo scopo di designare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla nullitā che si č verificata nel subprocedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate - a seguito della produzione di brogliacci da parte del pubblico ministero e dell'inosservanza del diritto del difensore all'accesso all'audio e al rilascio copie - mentre nessun vizio inficia sia l'attivitā di ricerca della prova, cioč le intercettazioni, sia il risultato probatorio conseguito, ossia i dialoghi captati). (Annulla con rinvio, Trib. Libertā L'Aquila, 10/09/2018)

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