Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47557 del 26 settembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni, alla redazione del verbale previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce il documento attestante il complesso delle operazioni effettuate e che deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, non devono partecipare, come sottoscrittori, anche tutti coloro che abbiano preso parte alle fasi attuative. (vedi Sez. 4, n. 3784 del 5/10/1994, Celone ed altri, Rv. 201850). (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 16/02/2018)

(massima n. 2)

In tema di intercettazione, sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite per mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede, giacchél'art. 268 cod. proc. pen. non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 16/02/2018)

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