(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, alla redazione del verbale previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce il documento attestante il complesso delle operazioni effettuate e che deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, non devono partecipare, come sottoscrittori, anche tutti coloro che abbiano preso parte alle fasi attuative. (vedi Sez. 4, n. 3784 del 5/10/1994, Celone ed altri, Rv. 201850). (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 16/02/2018)