(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, l'indisponibilità della chiave di cifratura per la lettura del DVD su cui sono riversate le fonie (nella specie, a causa della messa in liquidazione della società di progettazione del relativo "software") non comporta l'inutilizzabilità delle captazioni in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione, la prova della esistenza e dei contenuti dei colloqui può essere acquisita "aliunde", utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura dei brogliacci di ascolto di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che, escluso ogni automatismo surrogatorio, il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione delle fonti dimostrative di tali contenuti. (Rigetta, Corte Appello Milano, 26/04/2022)