(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, la trascrizione delle conversazioni captate comporta una mera attivitą ricognitiva e non implica l'acquisizione di contributi tecnico-scientifici, sicché il richiamo a forme, modi e garanzie previste per la perizia, contenuto nell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attivitą trascrittiva. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Potenza, 13/07/2018)