Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2707 del 24 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneitą degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilitą. (Rigetta, Trib. Libertą Reggio Calabria, 25/02/2020)

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