(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneitą degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilitą. (Rigetta, Trib. Libertą Reggio Calabria, 25/02/2020)