(massima n. 1)
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso, indicata nel provvedimento del pubblico ministero, ovvero complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Roma, 05/07/2023)