(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la mancata allegazione alla richiesta del pubblico ministero, in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali delle operazioni di intercettazione telefonica di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. non determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen., giacché il diritto di difesa è garantito dall'ascolto diretto delle conversazioni ritenute rilevanti e dal deposito dei pertinenti verbali nell'archivio informatico. (Rigetta, Trib. Libertà Roma, 03/02/2025)