(massima n. 1)
In tema di intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata la sussistenza del presupposto del grave pregiudizio per le indagini si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, senza che eventuali ritardi nell'attivazione delle intercettazioni possano influire sulla validitą e utilizzabilitą dei risultati delle operazioni, inficiando "ex post" il requisito dell'urgenza, ritenuto al momento dell'autorizzazione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Lecce, 09/10/2019)