(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, per i procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione l'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità sia di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi, sia di dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, sia di indicazione delle ragioni che ne giustifichino l'utilizzo, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dall'art. 266, comma 2-bis, seconda parte, cod. proc. pen., solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 cod. proc. pen. (Rigetta, Trib. Libertà Palermo, 06/03/2025)