Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29613 del 23 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni, per i procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione l'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità sia di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi, sia di dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, sia di indicazione delle ragioni che ne giustifichino l'utilizzo, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dall'art. 266, comma 2-bis, seconda parte, cod. proc. pen., solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 cod. proc. pen. (Rigetta, Trib. Libertà Palermo, 06/03/2025)

(massima n. 2)

In tema di intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., in quanto soddisfa i criteri di autonomia e concretezza della valutazione, anche la motivazione "per relationem", purché questa svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ed eviti il ricorso a formule stereotipate e astratte o sia "graficamente assente" o caratterizzata da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e, quindi, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", è applicabile ai decreti autorizzativi emessi da tale data). (Rigetta, Trib. Libertà Palermo, 06/03/2025)

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