(massima n. 1)
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020 - diversamente da quanto richiesto per i delitti contro la P.A. nei limiti di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.- non occorre indicare nel decreto di autorizzazione le specifiche ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., analogamente a quanto previsto per i procedimenti in materia di criminalitą organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020, soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita da Sez. U. Scurato, non prevede uno specifico onere motivazionale. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertą Palermo, 08/03/2025)