(massima n. 1)
I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilitą previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneitą delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti "ab origine" tra loro distinti. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Bologna, 20/07/2023)