Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9158 del 30 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, sono utilizzabili le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") eseguite nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020, anche se non vi era motivo di ritenere che vi si stesse svolgendo attivitą criminosa, essendo in vigore nel suddetto intervallo temporale la disciplina introdotta dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalitą organizzata dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) e dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.) atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, č efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda č efficace dal 31 gennaio 2019 (conf. Sez. U civ., n. 741 del 15/1/2020, Rv. 656792-03). (Rigetta, Trib. Libertą Palermo, 19/06/2023)

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