(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimitą va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione, sicchč, ove "ab origine" il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Milano, 05/10/2020)