Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25918 del 22 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro conservativo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., riguardando tale previsione il solo sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti del sequestro conservativo cessano, ai sensi dell'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., con la pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, permanendo nel solo caso di sentenza di condanna non pił soggetta ad impugnazione). (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 17/01/2024)

(massima n. 2)

In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/01/2024)

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