(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., riguardando tale previsione il solo sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti del sequestro conservativo cessano, ai sensi dell'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., con la pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, permanendo nel solo caso di sentenza di condanna non pił soggetta ad impugnazione). (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 17/01/2024)