(massima n. 1)
L'inosservanza delle prescrizioni in tema di rimozione ed apposizione dei sigilli di cui all'art. 261 cod. proc. pen., relative alla verifica della identitą ed integritą dei reperti, non determina alcuna nullitą di tali atti né del provvedimento di sequestro, salvo il caso in cui vengano dedotti specifici inconvenienti significativi di alterazione, modifica o sostituzione dei beni coerciti. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bari, 11/10/2021)