(massima n. 1)
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di un'aggravante oggetto di contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., determina una nullitą a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla riqualificazione dell'aggravante di all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. in quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., effettuata dal pubblico ministero in udienza, alla presenza, in videoconferenza, dell'imputato, nonché del suo difensore di fiducia, che nulla avevano eccepito).