(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., č applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non pił punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o pił attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".