(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non č soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilitā dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio. Le valutazioni circa l'attivitā integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimitā. Unico limite č l'attinenza della disposta integrazione al thema probandum che, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 187 c.p.p., riguarda "i fatti che si riferiscono all'imputazione e alla determinazione della pena ". (Per la S.C., nel caso in esame l'imputazione riguarda l'aver cagionato la lesione per colpa, sicchč l'integrazione probatoria, disposta con l'acquisizione delle certificazioni mediche e l'esame della persona offesa sulla incapacitā di attendere alle ordinarie occupazioni, č pienamente coerente con la finalitā di accertamento sottese all'esercizio dei poteri officiosi del giudice).