(massima n. 1)
La mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo per il dibattimento, di cui all'art. 431 cod. proc. pen., ha funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione delia prova e non equivale all'acquisizione del contenuto dell'atto o del documento medesimo. È al momento in cui il giudice ne dispone la lettura, o manifesta comunque la decisione di volersene avvalere, che deve invece aversi riguardo sia per la verifica dello stesso grado di correttezza dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, sia per l'effettiva attuazione del generale principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti.