(massima n. 1)
In tema di testimonianza "de relato", ove tali dichiarazioni siano state acquisite sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 431, comma 3, cod. proc. pen., è onere della parte interessata chiedere l'escussione della fonte diretta, sicché, qualora questo non avvenga, la dichiarazione così acquisita è pienamente utilizzabile.