Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 5452 del 27 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilitā del minore, in quanto soggetta ai mezzi di impugnazione indicati in via generale dall'art. 428 cod. proc. pen., č, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltā riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado, sicché il ricorso proposto in sede di legittimitā deve essere qualificato come appello.

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