(massima n. 1)
Il regime dell'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa all'esito dell'udienza preliminare č dettato esclusivamente dall'art. 428 cod. proc. pen., non trovando applicazione la previsione dell'inappellabilitā sancita per le sentenze relative ai reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.