(massima n. 1)
In tema di riesame di sequestro probatorio, il tribunale č chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilitā del reato ipotizzato, non giā nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneitā degli elementi fondanti la "notitia criminis" a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che, dopo la convalida del sequestro, il pubblico ministero avesse avanzato istanza di archiviazione). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Roma, 19/06/2025)