Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7630 del 14 agosto 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, deve esistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili al coniuge e il determinarsi dell'intolleranza alla convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione. Gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (nella specie intrattenimento di una relazione extraconiugale), compiuti prima dell'instaurarsi del procedimento di separazione personale - e ancor più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di separazione di fatto - in base all'id quod plerumque accidit debbono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale in atto, la quale di per sé non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.

(massima n. 2)

L'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, sempreché non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli detto tenore di vita. Tuttavia, poiché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, consente il raggiungimento di tale risultato, il secondo comma dell'art. 156 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno «in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato», con ciò riferendosi unicamente alle circostanze di ordine economico che possano influire sulla misura dell'assegno, quali l'assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato, nonché ogni altro fatto economico, diverso dal reddito dell'onerato, suscettibile d'incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti.

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