(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, le carte "postepay" e gli analoghi strumenti di pagamento elettronico sono privi, come il denaro, di una specifica connotazione identificativa e dimostrativa, anche nel caso in cui costituiscono corpo del reato, sicché, ove risultino accertati l'ammontare del conto ad essi relativo e la loro disponibilitą in capo all'intestatario, non possono essere sottoposti a vincolo, salvo che nell'ipotesi in cui il supporto fisico possegga specifiche connotazioni identificative in relazione al fatto da provare. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Macerata, 10/10/2023)