(massima n. 1)
L'eventuale illegittimitą dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Roma, 23/09/2019)