(massima n. 1)
L'esecuzione della perquisizione domiciliare in violazione dei limiti temporali previsti dall'art. 251 cod. proc. pen. non determina alcuna nullitą né l'inutilizzabilitą a fini di prova di quanto rinvenuto, versandosi unicamente in ipotesi di mera irregolaritą. (Rigetta, Trib. Libertą Matera, 22/09/2021)