(massima n. 1)
In tema di prove documentali, l'inutilizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicché la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte. (Fattispecie relativa a illecito trasporto di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile, quale elemento idoneo a rappresentare l'esistenza di illecite relazioni tra il trasportatore e i destinatari della sostanza, il documento anonimo di accompagnamento della stessa). (Rigetta, Trib. Libertà Reggio Calabria, 29/10/2021)