(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., č necessaria la partecipazione del difensore dell'imputato all'assunzione della prova, ancorché differente dalla persona del difensore che assiste l'imputato nel processo nel quale le prove vengono utilizzate. (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione Roma, 06/07/2018)