Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32023 del 25 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., č necessaria la partecipazione del difensore dell'imputato all'assunzione della prova, ancorché differente dalla persona del difensore che assiste l'imputato nel processo nel quale le prove vengono utilizzate. (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione Roma, 06/07/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.