(massima n. 2)
Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale).