Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19109 del 26 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.

(massima n. 2)

Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.