(massima n. 1)
In caso di giudizio abbreviato, in virtł della norma fissata dall'art. 420-ter c.p.p., applicabile in virtł del rinvio disposto dall'art. 441 c.p.p., comma 1, quando l'imputato detenuto non si presenta all'udienza, per l'impossibilitą di comparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cui trovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria una sua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art. 421 c.p.p., comma 2.