(massima n. 1)
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dą luogo ad assoluta impossibilitą a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneitą dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato nonché l'impossibilitą di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.